Lettera di patronage
Lettera di patronage – Negozio atipico - Interpretazione – Criterio analitico – Autonomia privata. La lettera di patronage deve essere interpretata adottando un criterio analitico, volto a desumere l’effettiva volontà delle parti, e ciò in quanto l’inquadramento di un negozio atipico in una fattispecie tipizzata dall’ordinamento condurrebbe ad una vanificazione dell’autonomia privata, con conseguente astrazione dalla concretezza della prassi commerciale;
prassi che mira, appunto, ad un rafforzamento della protezione dei diritti della banca e, quindi, a realizzare interessi certamente apprezzabili secondo l’ordinamento giuridico ex art. 1322, II comma c.c Lettera di patronage – Obbligo di fare del patronnant – Obbligazione di risultato – Inadempimento – Art. 1218 c.c. – Applicazione. Qualora la lettera di patronage contenga impegni precisi del garante-controllante tendenti a far fronte alla eventuale insolvibilità del patronnè al fine di assicurare, sia pure con una garanzia atipica, il buon fine del finanziamento e di fornire una maggiore protezione dell’interesse del creditore alla restituzione tali da dar vita ad una vera e propria obbligazione di risultato, è possibile ricondurre tali pattuizioni alle obbligazioni di fare, qualificabili in termini di concreta attivazione, affinché il patronnè soddisfi il proprio debito nei confronti della banca con conseguente applicazione delle regole generali di cui all’art. 1218 c.c


