Regia Camera della Sommaria
Regia Camera della Sommaria (1444-1806) Sommaria del Regno di Napoli
Per tutto il periodo dell'antico regime e quindi fino al 1806, la Regia Camera della Sommaria fu, da un lato, l'organo di revisione di tutti i conti dello Stato, ma anche delle università - in quest'ultimo caso non d'ufficio, ma solo su richiesta di parte - e, dall'altro, tribunale di quello che a partire dal secolo XIX si sarebbe chiamato "contenzioso amministrativo".
Va precisato al riguardo che la Regia Corte dei Conti, istituita da Giuseppe Bonaparte nel 1807 in sostituzione della Regia Camera della Sommaria, non ne ereditò, come la successiva Gran Corte dei Conti del secondo periodo borbonico, le competenze in materia di contenzioso amministrativo, che furono invece demandate al Consiglio di Stato.
La Sommaria trattava tutte le cause in cui fosse coinvolto, come attore o come convenuto, il regio fisco e quelle delle università e dei feudatari, che avessero, sotto un qualunque profilo, un interesse fiscale.
Oltre che tribunale e organo di revisione contabile, esercitò anche funzioni consultive del governo in materia finanziaria. Da qui l'esistenza di una significativa documentazione nota con il nome di "consulte".
Dapprima contro le decisioni della Sommaria era ammesso ricorso al Sacro Regio Consiglio, ma nel 1482 Ferdinando I d'Aragona ne fece un tribunale supremo, le cui decisioni non erano appellabili ad altri tribunali. Ad essa, fra l'altro, competeva l'appello delle decisioni prese, in sede giurisdizionale, dai tribunali della Dogana di Foggia e della Doganella d'Abruzzo.
Al vertice della Camera della Sommaria vi era, in epoca moderna un luogotenente, così chiamato perché in origine non era altro che il luogotenente del Gran Camerario, carica diventata nel corso del tempo puramente onorifica.
Essa era costituita inoltre da presidenti togati ("commissari"), fra i quali erano ripartiti i vari settori di competenza in base ad un provvedimento annuale detto "commessa generale", fatto dal luogotenente, da presidenti "brevioris togae", da avvocati fiscali, dal procuratore fiscale, dall'avvocato dei poveri e da una nutrita serie di attuari (scrivani), incaricati della cura degli atti, e razionali, che si occupavano della revisione materiale dei conti.
Il Trinchera riferisce che il luogotenente ed i presidenti formavano dapprima una sola ruota a cui ne fu aggiunta una seconda nel 1596, con attribuzioni in materia di conti, imposte e arrendamenti, ed infine nel 1637 una terza, competente per gli stati discussi delle università e per il catasto.
Va anche ricordato che, su questioni di particolare rilievo, si formassero delle giunte ad hoc costituite da presidenti della Sommaria, come quelle del catasto onciario, degli stati discussi delle università, della numerazione dei fuochi, del tabacco, dell'arsenale). Il catasto generale del regno, detto "onciario" in quanto la rendita da cui ricavare la tassa era espressa in once, fu compiuto a seguito del dispaccio della Segreteria di Azienda del 4 ottobre 1740.
La sua realizzazione fu preceduta da numerosi ordini ed istruzioni emanate in forma di prammatiche, poi raccolte e pubblicate nel 1804 da Lorenzo Giustiniani nel volume VI della "Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli", a partire da quella del 17 marzo 1741.
Per l'avvio della complessa procedura prevista da tale normativa era necessaria l'esibizione da parte dei cittadini delle "rivele" relative ai componenti del proprio fuoco, alle entrate, ai beni posseduti ed alle attività esercitate. 6 deputati e 4 estimatori erano eletti, alla presenza del governatore, in un "parlamento" generale, il cui verbale veniva cucito poi negli atti preliminari.
Le rivele, raccolte in volumi in base all'iniziale del nome, erano poi esaminate, alla presenza dell'interessato, dai deputati, con l'intervento degli amministratori dell'università, mentre gli estimatori procedevano, con l'aiuto di uno scribente, a determinare l'"apprezzo".
Le eventuali modifiche e correzioni decise dai deputati venivano anch'esse annotate sul documento. Le prammatiche davano minuziose istruzioni per far fronte ai problemi relativi alla descrizione dei beni delle varie classi di cittadini sottoposti al catasto. Particolarmente accurate erano però le spiegazioni relative agli ecclesiastici, i quali erano esentati dalla tassa solo per i beni che costituivano il sacro patrimonio fino all'ammontare della tassa diocesana, mentre, come avvertiva la prammatica VII, per la parte eccedente, erano tenuti a pagare.
Gli ecclesiastici, persone o enti, dovevano contribuire per metà relativamente ai beni posseduti anteriormente al Concordato del 1741 con la Santa Sede, ma per l'intero per quelli acquisiti successivamente. Sia gli uni che gli altri andavano però descritti nel catasto e stimati in once.
Godevano poi dell'esenzione i cittadini di Napoli e dei suoi casali e gli esposti della Santa Casa dell'Annunziata.
Terminata la descrizione delle partite, si compilava la "Collettiva o Mappa Generale", in cui si registravano, in ordine alfabetico, i titolari, con la somma delle once corrispondenti ai loro redditi e beni.
Tutti gli atti risultanti da queste operazioni, insieme con i vari bandi via via pubblicati, con gli stati delle anime, con il notamento della tassa diocesana e con lo stato delle entrate e delle uscite dell'università, costituivano un unico "processo" e venivano cuciti in volume. Il "metodo della formazione del libro catasto", compreso nella prammatica VII, prevedeva che si descrivessero in primo luogo i cittadini laici, sia abitanti che assenti, in ordine alfabetico, poi gli ecclesiastici secolari, le chiese, i luoghi pii, le badie, i benefici, le commende, i monasteri, compresi nel "tenimento" dell'università, i forestieri abitanti laici e quelli ecclesiastici, i forestieri bonatenenti non abitanti laici, i forestieri bonatenenti abitanti ecclesiastici secolari, i luoghi pii situati fuori dal "tenimento" dell'università, ma che possedevano beni dentro l'università. Alla fine del catasto si descrivevano, in rubriche separate, i beni feudali, che non erano sottoposti a tassazione, e quelli delle parrocchie, degli ospedali e dei seminari.
La prammatica VII illustrava anche il metodo "per ridurre la rendita in onze" e "cavare in ciascun anno la tassa", e prescriveva che in ogni università si formassero "due libroni in tutto simili e colle stesse sollennità e sottoscrizioni degli amministratori e deputati", dei quali un esemplare doveva essere conservato nell'archivio dell'università e l'altro, "con tutte le scritture ed atti fatti per la confezione del catasto", presso la Sommaria. La stessa prammatica precisava anche che, contrariamente a quanto si riteneva, la liquidazione. la pubblicazione e l'esecuzione dei catasti spettava alle università e non alla Sommaria. A questa competeva invece ogni decisione sulle controversie che insorgessero fra i comuni per l'appartenenza dei fuochi.
Con la prammatica IX del 4 maggio 1753 infine, constatato che non tutte le università avevano effettivamente formato il proprio catasto, fu deciso di destinare un "ministro in ogni provincia", per vigilare su tale obbligo e per costringere amministratori e deputati a provvedervi.
Con decreto di Giuseppe Bonaparte del 16 ottobre 1806 furono trasferite al Sacro Regio Consiglio tutte le cause fra i possessori dei feudi e i Comuni, fra i Comuni stessi e fra questi e i cittadini, già pendenti nella Regia Camera, e fu stabilito che le nuove cause da allora in poi sarebbero state di competenza dei tribunali ordinari.


