Deduzioni e Detrazioni
Detrazioni fiscali dipendenti
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Comunicato Stampa del 06/03/2008 - Agenzia delle EntrateNessuna sanzione al datore di lavoro che riconosce le detrazioni d'imposta anche in assenza della dichiarazione del lavoratore, a patto che dal mese successivo interrompa l'erogazione delle detrazioni concesse e recuperi quelle già erogate.
E' questo uno dei dubbi sciolti dalla circolare 15/E dell'Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti su quattro tematiche legate al sistema delle detrazioni per familiari a carico. Il recupero delle detrazioni non dovute esclude le sanzioni per i sostituti. Se il dipendente o collaboratore non effettua la comunicazione annuale necessaria al riconoscimento delle detrazioni, come previsto dalla Finanziaria 2008, entro il termine stabilito dal sostituto, questo a partire dal mese successivo e' tenuto ad interrompere l'erogazione delle detrazioni concesse e recuperare quelle corrisposte precedentemente. In questo modo il datore di lavoro non sara' sanzionato per aver riconosciuto le detrazioni anche in assenza della dichiarazione del proprio dipendente che riporta i codici fiscali dei familiari a carico. Nessuna eccezione per gli extracomunitari Anche i lavoratori extracomunitari residenti che vogliono fruire delle detrazioni per i familiari residenti all'estero devono presentare la comunicazione al sostituto d'imposta. Pertanto dovranno richiedere il codice fiscale delle persone a carico agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Non e' obbligatorio indicare nel 770/2008 i codici fiscali dei familiari a carico I sostituti d'imposta non subiranno sanzioni in caso di mancata indicazione nel modello 770/2008 del codice fiscale dei familiari a carico dei propri dipendenti e non avranno problemi nella compilazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni. L'obbligo, infatti, pur essendo in vigoredal primo gennaio di quest'anno, scattera' effettivamente con la dichiarazione 2009 per i redditi 2008. Aliquote comunali e regionali: fa fede il sito Internet Per calcolare correttamente le addizionali comunali e regionali da applicare ai rapporti di lavoro che cessano nel corso del periodo d'imposta, il sostituto deve fare riferimento alle aliquote disponibili nell'area fiscalita' locale del sito Internet del Dipartimento delle politiche fiscali - www.finanze.it - tenendo conto della data di cessazione. In caso di modifiche delle aliquote, sul sito e' indicata la data di pubblicazione della delibera. Pertanto il sostituto non dovra' provare la correttezza del proprio operato facendo fede quanto riportato sul sito Internet.


