Deduzioni e Detrazioni
Il canone Rai non va sul 730-2012 e non va su Unico Mini-2012
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- Categoria: Deduzioni e detrazioni
- Scritto da Rag. Francesco Andrenacci
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Il canone Rai non va riportato in 730-2012 e non va indicato in Unico Mini-2012 non è deducibile dal reddito fiscale imponibile ai fini del calcolo Irpef
Alcuni spot televisivi hanno procurato molti dubbi sul canone rai 2012, chiariamo subito che non deve essere indicato nel 730-2012 e che non è una spesa deducibile ne dal 730-2012 e neanche da quelli precedenti.
Solo alcuni contribuenti devono indicarlo, cioè inprese e società che usano il televisore nei locali pubblici per motivi di lavoro.
Le persone che devono indicare in Unico 2012 i dati del canone rai sono quindi le imprese e le società e non tutte, quindi ben pochi soggetti rispetto alla generalità delle persone che si sono allarmate, chi deve farlo inoltre ha tempo fino a settembre 2012 in quando Unico si presenta in via telematica fino a quella scadenza.
E chi non ha un televisore ma è impresa o società? In questo caso non indica niente, non è possibile indicare l'abbonamento di casa per quieto vivere.
In particolare le categorie indicate dai codici abbonamento presenti nelle istruzioni sono:
A” - CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento);
“B” - CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);
“C” - CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);
“D” - CATEGORIA D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici);
“E” - CATEGORIA E (strutture ricettive – alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc. DPCM 13/09/2002 – di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421;


