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20 Gennaio 2010
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Mutano dal 1-1-2010 le regole Iva per la prestazione di servizi in rete.
La direttiva 2008/8/CEE si pone come principio di fondo che il luogo di consumazione delle prestazioni sono anche il luogo rilevante ai fini della imposizione iva, ovviamente con riferimento alle operazioni che vedono cliente e fornitore comunitari.
Per le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici internet ma non solo (e sono tante) valgono altri criteri e formalità.
Nell'ambito comunitario dobbiamo distinguere tra prestazioni di servizio B2B (BtoB) e tra prestazioni di servizio B2C (BtoC), ovvero:
B2B (business to business)
a- Cliente o committente soggetto passivo ai fini IVA:
il paese di residenza (domicilio fiscale?) del committente prevale sul paese di residenza (domicilio fiscale?) del prestatore di servizio.
Il committente quindi sarà tenuto ad autofatturare (fatturare a se stesso) l'operazione attenendosi alle nuove regole in materia di autofatturazione.
B2C (business to customer)
b- Cliente o committente NON soggetto passivo ai fini IVA:
In caso di servizio reso al consumatore finale (customer) quindi non soggetto passivo iva si assume come rilevante il paese di residenza del prestatore di servizi.
Sono regole che modificano l'art. 7 del D.P.R. 633/1972 (legge IVA italiana) con conseguenze importanti, ovviamente sono presente eccezioni che riguardano settori particolari, tra cui:
Le prestazioni di intermediazioni in nome e per conto;
Servizi relativi a beni immobili compreso quelli alberghieri;
I servizi di trasporto di persone;
I servizi di trasporto intracomunitario di beni;
I servizi di trasporto non intracomunitario di beni;
Attività di servizio accessori al trasporto quali carico, scarico, movimentazioni ecc.,;
Locazioni, leasing con riferimento a particolari cespiti e a particolari termini contrattuali (mezzi di trasporto con contratti a breve termine;
Servizi di ristorazione e catering:
Servizi in particolari settori: culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi ecc..
Lavorazione e perizie su particolari beni;
Servizi resi tramite la rete internet da fornitori extracomunitari;
Servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione.
Per questi particolari settori di servizi si osservano caso per caso regole diverse dai principi generali.



