E-commerce ed Iva

Prestazioni di servizi nuove regole 2010


Dal primo gennaio 2010 sono in vigore le nuove norma in materia di territorialità.

Le novità sono sostanziali ed erano attese

da tempo essendo previste dalle direttive 2008/8/CE che modificava la direttiva 2006/112/CE e la 2008/9/CE.
Il nuovo sistema apporta un cambiamento nella regola generale seguita fino al 31∕12∕2009 che individua il domicilio fiscale del prestatore di servizi come Paese in cui le prestazioni sono eseguite.
Fino al 2010 la regola era applicata sia in caso di prestazioni B2B e sia B2C.

Dal 1/1/2010 tale regola continuerà ad applicarsi solo in caso di rapporti commerciali comunitari B2C (prestazioni di servizi al consumatore finale non soggetto passivo iva) invece per quando riguarda i rapporti commerciali del tipo  B2B (ovvero operatori soggetti passivi iva) si dovrà fare riferimento al domicilio fiscale del cliente.
Sono state dettate altre disposizioni per chi da oltre i confini della comunità europea si propone al mercato europeo.

 

Tali variazioni comportano una attenta verifica degli applicativi utilizzati per il commercio in rete,  ma non solo, comportano diversi adempimenti nuovi per le aziende e-commerce che si troveranno a dover prevedere una esatta individuazione del cliente sia sotto il profilo del domicilio fiscale (comunitario, non comunitario, soggetto passivo di imposta o meno) e già questo intimorisce per le responsabilità probabili che ne conseguono perchè dalla esatta individuazione del domicilio fiscale del cliente soggetto passivo conseguono diversi comportamenti.