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Deducibilità dei costi delle auto aziendali
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- Categoria: Auto Aziendali
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Le principali novità, in materia di deducibilità dei costi delle auto aziendali, sono contenute nel decreto legge n. 81/2007 sull'extra gettito fiscale, il quale ha modificato l’art. 164 del Tuir che disciplina la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi connessi all’acquisto e all’utilizzo di automezzi per il trasporto di persone utilizzati nell’esercizio d’impresa, arti o professioni.
In particolare con effetto dal periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007, sono state reintrodotte le deduzioni – eliminate dal decreto legge 262/2006 – per gli automezzi ad utilizzo non esclusivamente strumentale all’attività o concessi in uso promiscuo ai dipendenti: § nella determinazione del reddito di lavoro dipendente, si considera il 30 per cento, e non più il 50, del costo forfetario dell'auto ricevuta in uso promiscuo dal datore di lavoro, risultante dall'applicazione delle tabelle Aci. § per gli automezzi aziendali non strumentali viene ripristinata una parziale deducibilità. § viene riconosciuta la possibilità di recuperare in Unico 2008 parte delle spese e degli altri componenti negativi non dedotti nelle precedenti dichiarazioni, in applicazione del decreto legge 262/2006. Relativamente al reddito di lavoro dipendente, l'articolo 15-bis, comma 7, lettera a), del decreto in oggetto, modifica l'articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, e stabilisce che nella determinazione del reddito di lavoro dipendente si consideri il 30 per cento (in luogo del 50 per cento fissato dal decreto legge n. 262 del 2006) del costo forfetario risultante dall'applicazione delle tabelle Aci. Quest'ultimo consiste nell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dallo stesso Aci. Con riferimento al reddito d'impresa, l'articolo 15-bis, comma 7, lettera b), del decreto modifica l'articolo 164, comma 1, lettera b) del Tuir, e introduce una percentuale di deducibilità del 40 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) dell'articolo 54 del decreto 30 aprile 1992, n. 285, ciclomotori e motocicli, fermo restando la percentuale di deducibilità applicabile ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza che rimane fissata all'80 per cento. Per quanto riguarda i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, ovvero da utilizzare sia per esigenze lavorative che per quelle personali, l'articolo 15-bis, comma 7, lettera b), del decreto, modifica l'articolo 164, comma 1, lettera b-bis del Tuir, e stabilisce che nella determinazione del reddito d'impresa sarà possibile dedurre il 90 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore sempre che i veicoli siano stati concessi in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Nella previgente disciplina, sancita dal decreto legge n. 262/2006, era prevista la deduzione dell'importo costituente reddito di lavoro dipendente e corrispondente al fringe benefit portato a tassazione in capo al lavoratore. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 81/2007 ha, come detto, riflessi retroattivi in quanto consente ai contribuenti di recuperare in Unico 2008 parte dei costi sostenuti nell’esercizio 2006, considerati indeducibili – in Unico 2007 – per effetto del decreto legislativo 262/2006. Per la determinazione dell’ammontare recuperabile, l’articolo 15 bis, comma 9 del decreto 81 prevede di confrontare le deduzioni operate in Unico 2007 e ha fissato una percentuale di deducibilità dei costi sostenuti nel 2006: § del 20% relativamente alle fattispecie rientranti nell’art. 164 comma 1 lettera b) del Tuir (automezzi ad utilizzo non esclusivamente strumentale); § del 65% relativamente alle fattispecie rientranti nell’art. 164 comma 1 lettera b-bis) dello stesso Tuir (veicoli in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell’anno). Il recupero di questi costi si ottiene effettuando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito d’impresa inserendo l’importo nel rigo RF58 “Altre variazioni in diminuzione” Unico SC 2008, utilizzando il codice 99. Per quanto concerne le quote indeducibili dei costi sostenuti nell’esercizio 2007 il contribuente dovrà effettuare una ripresa in aumento inserendo l’importo indeducibile nel rigo RF22 “Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del Tuir” dell’Unico. Si precisa che nel computo dei costi sostenuti per gli automezzi concessi in uso ai dipendenti, siano essi concessi in uso promiscuo per la maggior parte dell’anno che nel caso di utilizzo non esclusivamente strumentale, deve essere inclusa la quota di ammortamento fiscalmente riconosciuta.


